Ergastolo ostativo e 41-bis: Il caso Alfredo Cospito

Una lunga, ma doverosa premessa

Alfredo Cospito è sottoposto al 41-bis, il cosiddetto “carcere duro”, un particolare regime di detenzione previsto dal nostro ordinamento penitenziario.

In Italia se ne discute da parecchi anni di questo 41-bis e ci si domanda se sia una misura che viola i diritti umani e la Costituzione.

Negli scorsi giorni sono state svolte alcune azioni dimostrative da parte di alcuni gruppi anarchici a sostegno della battaglia di Alfredo Cospito. Infatti, quest’uomo ha cominciato uno sciopero della fame che dura da più di cento giorni per protestare contro il 41-bis e l’ergastolo ostativo.

Questa è una storia che ci porta a ragionare su diverse questioni.

Partiamo dal presupposto che l’applicazione del 41-bis non dipende dall’efferatezza dei crimini commessi. Si tratta di un regime penitenziario e dipende dalla pericolosità sociale del condannato per i suoi rapporti con l’esterno, che devono essere attuali. Quindi dipende dalla possibilità di avere dei contatti con l’esterno, pericolosi, infatti tale misura è applicata a capi di organizzazioni terroristiche o mafiose.

Il 41-bis è una deroga, una eccezionalità che non rientra nell’ordinario, tanto è vero che a fronte una popolazione carceraria di circa sessanta mila detenuti, i sottoposti al 41-bis sono circa 750.

Attualmente Cospito si trova nel carcere di Opera, sempre sotto il regime di 41-bis e pare essere in condizioni di salute parecchio precarie. A causa dello sciopero della fame.

L’appello

Diversi sono gli intellettuali e i giuristi che hanno parlato di questo caso. In particolare Gherardo Colombo è uno dei giuristi ed ex magistrato che notoriamente è contrario al 41-bis e ha richiesto la revoca per Cospito. Questo perché il 41-bis secondo lui è incostituzionale in quanto sia la sua ideazione che applicazione sono violativi della stessa Costituzione. In particolare dell’articolo 27 e 3; inoltre sarebbe violativo della dignità e dei diritti umani della persona nonché della salute che deve essere tutelata in maniera incondizionata nei confronti di tutti.

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Il senso di questo articolo è quello di fare chiarezza in merito ad alcuni istituti giuridici come il 41- bis e l’ergastolo ostativo perché se ne è parlato molto a sproposito. E per fare chiarezza sul caso di Alfredo Cospito.

Ergastolo

L’ergastolo è una pena che viene inflitta nei confronti di un condannato per reati molto gravi. E’ la pena più severa che possa essere inflitta perchè priva la libertà in maniera perpetua. Vi è però la possibilità di mitigare questa pena se il condannato abbia partecipato, durante la detenzione, ai programmi rieducativi e abbia avuto un comportamento adeguato al fine di ravvedersi. Pertanto è possibile per l’ergastolano, dopo 26 anni di reclusione, di accedere alla libertà condizionale.

Questa previsione è stata resa possibile dalla Corte Costituzionale, con una sentenza storica la numero 274/73. La Consulta per ottemperare all’articolo 27 della Costituzione in cui è previsto il fine rieducativo della pena, ha ritenuto possibile per gli ergastolani l’utilizzo di tale beneficio penitenziario.

L’ergastolo è quindi solo virtualmente una pena perpetua, dando la possibilità ad un soggetto di redimersi e di poter comunque uscire dal carcere.

Ergastolo Ostativo

Diverso è invece il cosiddetto ergastolo ostativo. Previsto dall’art 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. Questa norma impedisce la concessione dei benefici penitenziari per coloro che hanno commesso alcuni tipi di reati.

L’obiettivo è quello di fare fronte alle organizzazioni criminali mafiose e terroristiche, ma anche altre tipologie di reati particolarmente gravi.

La ragione che sta dietro alla non concessione dei benefici penitenziari è dovuta alla pericolosità sociale dei soggetti condannati che si trovano in carcere.

A questi però, la non concessione non è assoluta, ma è subordinata ad una loro collaborazione con la giustizia, con l’eccezione che questa non sia impossibile o irrilevante. Di fatto quindi è possibile non essere soggetto ad ergastolo ostativo nel caso in cui l’ergastolano macchiato di reati gravissimi collabori con la giustizia. In ogni caso i benefici potranno essere concessi a condizione che, come dice la stessa norma, siano stati “acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva“.

E’ quindi solo l’ergastolo ostativo che può essere considerato una pena perpetua, non prevedendo la possibilità di uscita dal carcere.

Esistono in realtà diversi dubbi costituzionali su tale disposizione. Vi sarebbe un contrasto con l’articolo 27 della Costituzione che prevede la rieducazione della pena. Questa infatti sarebbe impossibile nel caso di un fine pena mai.

Altro articolo della Costituzione violato sarebbe il numero 3, il principio di uguaglianza. Questo in quanto vi sarebbe una discriminazione per il condannato che decide per scelta di non collaborare. Come nell’ipotesi di un ex appartenente ad una organizzazione mafiosa che decide di non collaborare per evitare vendette trasversali nei confronti dei propri familiari.

In particolare la violazione del dettato costituzionale si verificherebbe per via dell’automatismo di presunzione di pericolosità sociale dovuta al collegamento con l’organizzazione mafiosa o terroristica. Non vi sarebbe pertanto la possibilità, a fronte della mancata collaborazione, di valutare l’esistenza o meno di tale pericolosità o legame con l’organizzazione di appartenenza, facendo scattare un automatismo.

Le Corti al vaglio

Nel 2019 in merito all’ergastolo ostativo si è pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell’uomo. La stessa ha ritenuto tale disposizione normativa violativa dell’articolo 3 della CEDU, considerando la disciplina lesiva della dignità umana e ritenendo il trattamento previsto come inumano. La stessa Corte ritiene infatti che vi sarebbe una differenziazione tra coloro che collaborano e coloro che non lo fanno, inoltre ha riconosciuto che l’automatismo, spiegato in precedenza, non consente una valutazione compiuta di una reale redenzione del condannato, che può ben differire dalla mera collaborazione con la giustizia.

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Recentemente, anche la Corte Costituzionale si è espressa in maniera netta sull’ergastolo ostativo (sent. 253/2019) che in accordo a quanto già espresso dalla CEDU ha dichiarato l’illegittimità della presunzione di pericolosità sociale del condannato basato sul solo diniego di collaborazione con la giustizia. Inoltre nel 2021 la stessa Corte ha sollecitato il legislatore ad intervenire sulla disciplina.

Ad oggi l’art. 4- bis risulta a tutti gli effetti riformato seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale.

Il giudice valuta tutti gli elementi per concedere i benefici di pena, in particolare deve essere osservata la condotta, la partecipazione ai programmi rieducativi, la riparazione del danno alle vittime, la reale dissociazione dall’organizzazione a cui apparteneva, oltre all’esclusione di ogni legame con essa.

41-bis

Altra cosa è il 41-bis. Sempre articolo dell’ordinamento penitenziario, giornalisticamente chiamato carcere duro è un particolare regime di detenzione carceraria. Viene applicato nei soggetti già condannati per reati gravissimi quali mafia e terrorismo.

Tale particolare regime penitenziario si applica per delle esigenze di sicurezza pubblica quando vi siano delle relazioni, dei collegamenti con l’organizzazione mafiosa o terroristica di appartenenza. L’obiettivo del 41-bis è quello di recidere i legami del detenuto con il mondo esterno, quando vi sia una pericolosità concreta che dal carcere possa continuare a dirigere il proprio sodalizio criminale.

La decisione è assunta dal Ministro della giustizia per decreto, in sostanza consente di sospendere le normali regole del trattamento penitenziario nei confronti di quel soggetto che per la sua particolare condizione e ruolo dell’organizzazione criminale, possa in uno stato detentivo, continuare a comandare la stessa organizzazione.

Il 41-bis ha una durata temporanea di 4 anni, rinnovabile ogni due anni, quando sussistono ancora dei legami con l’organizzazione criminale che opera all’esterno.

I sottoposti al regime del cosiddetto carcere duro sono rinchiusi in parti dell’istituto dedicate esclusivamente a loro, in parte per impedire il più possibile i contatti e in parte per una più agevole gestione da parte delle forze di polizia dell’istituto penitenziario.

Questo speciale regime detentivo prevede diverse restrizioni che mirano ad eliminare il più possibile sia i contatti del detenuto con l’esterno, che con l’interno, limitando grandemente la libertà del ristretto.

Sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale per l’articolo 41-bis. In particolare per alcuni giuristi, nel caso in cui il regime detentivo fosse protratto per lungo tempo, sarebbe da ritenere incostituzionale.

Diverse volte sono state interrogate sia la CEDU che la Corte Costituzionale, ma se pur siano state evidenziate, in alcuni casi specifici, delle censure, è stato valutato come legittimo.

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Cosa non è il 41-bis

Proviamo per un attimo a fare chiarezza su questo regime del 41-bis.

Questo viene applicato a mafiosi e terroristi, ma non in quanto tali, in maniera del tutto automatica. Infatti sottoposti a 41-bis si trovano i soggetti apicali delle organizzazioni mafiose e terroristiche e che pertanto possono, anche all’interno del carcere controllare l’organizzazione, commissionando azioni e gestendo gli affari. L’esigenza è puramente di controllo, che si ottiene con un restringimento dei contatti con l’esterno del carcere.

Il 41-bis non riguarda in sé e per sé la gravità dei reati commessi, perché come detto in precedenza, l’unico obiettivo del regime è quello di limitare il ruolo dei capi dell’organizzazione criminale che continua ad operare all’esterno. È quindi questo l’unico parametro che deve essere valutato e l’esigenza di una maggiore ristrettezza deriva solo da questo.

Pertanto, non è per nulla vero che il 41-bis deve essere maggiormente punitivo, afflittivo, o addirittura vendicativo. A tal proposito, l’uso giornalistico del “carcere duro” è da ritenersi improprio. In quanto non è la durezza che contraddistingue il regime, termine che suscita un certo tipo di pensiero, che è estraneo alla ratio della norma stessa. Ed è proprio quando il 41-bis si trasforma e diventa duro che sfugge allo Stato di diritto e si trasforma in un regime violativo dei diritti umani.

Il caso Alfredo Cospito

Alfredo Cospito è un anarchico sottoposto al regime di 41-bis e condannato all’ergastolo ostativo. Da più di cento giorni sta portando avanti una battaglia, attraverso uno sciopero della fame, per far abolire sia il regime detentivo del 41-bis che l’ergastolo ostativo, in quanto a suo dire, violerebbero i diritti umani.

Cospito si trova in carcere per aver gambizzato un imprenditore e aver piazzato due ordigni esplosivi. Per questi reati è stato giustamente condannato e ora si trova a scontare la sua pena. Vi sono però dei dubbi sull’applicazione del regime del 41-bis. Questo perché, come abbiamo detto in precedenza, questo particolare regime mira a recidere i legami con una organizzazione terroristica esterna, per evitare che un capo possa continuare a governarla. Ma il punto sta proprio qui.

In prima battuta, lo stesso Alfredo Cospito non si dichiara il capo di nessuna organizzazione, inoltre questa organizzazione terroristica di matrice anarchica nemmeno esisterebbe, come sostengono per altro diverse sentenze di merito e di diritto.

È per questo motivo che negli ultimi giorni diversi intellettuali, politici, giuristi stanno firmando appelli per la revoca del 41-bis ad Alfredo Cospito. Oltre che a dei forti dubbi sull’esigenza di applicazione di tale misura, non essendoci i presupposti che la stessa norma chiede; viene ritenuto un trattamento disumano e inconciliabile con il dettato della Costituzione.

Alfredo Cospito rischia di morire in carcere in una battaglia che porta avanti da molto tempo e a suo dire, questa sarebbe la battagli più importante della sua vita e sarebbe disposto a morire per ottenere quello che cerca. Inoltre si batterebbe non solo per la propria condizione, ma anche per tutti gli altri sottoposti allo stesso regime, in quanto anche per loro ci sarebbe una violazione dei diritti umani.

Non per Alfredo Cospito, ma per noi

Cospito è chiaramente una persona che ha commesso degli atti molto gravi, per cui sta scontando una pena. La legge e la giustizia hanno fatto il loro corso. Quello che però dobbiamo domandarci è se l’applicazione del 41-bis sia una misura necessaria. Vista come una tortura, questo regime carcerario appare nel caso di specie non fondato, come può un uomo essere sottoposto ad una misura così stringente sulla base del fatto di essere il capo di una organizzazione che nemmeno esiste? Vi è una reale necessità di violare i diritti dell’uomo ledendone la dignità e la salute, se non vi è nessun collegamento con l’esterno con una organizzazione terroristica? L’articolo 27 della costituzione è abbastanza evocativo: la pena in primo luogo non deve essere vendicativa, ma rieducativa o per lo meno consentire una rieducazione del condannato. Inoltre la pena non può essere inumana.

L’esigenza di difesa sociale è, in questo caso, di recisione dei contatti con l’organizzazione esterna può essere raggiunta anche senza arrecare una maggiore sofferenza alla persona. Per questo il carcere non deve essere duro, come erroneamente viene inteso, ma ottemperare alla mera difesa sociale senza comprendere una maggiore afflittività alla persona.

In questo senso lo Stato con le sue istituzioni non può permettersi di esercitare una violenza così grande nei confronti dell’uomo. Ma deve fare di tutto affinchè a tutti vengano rispettati i loro diritti.

Foto by lavialibera.it

Per questo dico non dobbiamo farlo per Cospito per le sue bizzarre idee eversive o chissà quale altra cosa, ma dobbiamo farlo per noi, per essere degli umani di fronte a chi l’umanità l’ha persa. La differenza tra noi e un terrorista o un mafioso che annulla l’esistenza altrui sta proprio qui, nel distinguerci da loro, nel mantenere, anche nei momenti più difficili la nostra umanità e giustizia.

Una conclusione che non finisce

Alla luce di queste lunghe considerazioni è opportuno provare a chiudere per quanto possibile, la discussione di questi giorni.

Notevoli sono i dubbi umanitari e giuridici di due istituti del nostro ordinamento: l’ergastolo ostativo e il 41-bis. Senza scomodare delle fini questioni tecnico giuridiche su cui autori ben più autorevoli di me si sono già ampiamente espressi, sia in un senso favorevole che contrario.

Mi voglio soffermare sulla presunta battaglia portata avanti da Alfredo Cospito, e che secondo alcuni sarebbe a favore delle organizzazioni mafiose. L’opinione pubblica si è piuttosto divisa tra abolizionisti e strenui difensori degli istituti.

Credo che le preoccupazioni delle persone siano più che legittime. L’ansia è quella di vedere uscire dal carcere pericolosi criminali pronti a tornare alla ribalta. Una visione poco realistica certamente. In prima analisi perchè il 41-bis non è una condanna, in quanto ha obiettivi di recisione dei contatti ed è una misura temporanea. In secondo luogo i condannati all’ergastolo nel caso in cui fossero comunque pericolosi non potrebbero tornare in libertà.

Ebbene sono proprio queste due finalità che possono farci stare tranquilli contro delle persone malvagie.

Di queste preoccupazioni credo che sia la politica, che i mezzi di informazione, ma soprattutto le istituzioni debbano farsene carico. Spiegando correttamente tutti i dati di realtà. Chiedere una maggiore umanità e il rispetto dei dettati costituzionali, non è un atto di clemenza o di asservimento nei confronti di terroristi o mafiosi, ma il rispetto della vita umana che può essere tale; sia non intendendo il 41-bis come carcere duro e quindi senza intendere questa misura come una sorta di pena accessoria maggiormente afflittiva; sia dando la possibilità a chi ha commesso gravi reati di potersi redimere superando l’ergastolo ostativo.

Gli step possono essere graduali e la letteratura giuridica e politica è colma di proposte ragionevoli. Tutte tengono conto sia del rispetto della Costituzione, sia della vita umana che delle ansie e preoccupazioni della popolazione.

Per chi volesse approfondire:

“Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell’esecuzione delle sanzioni penali”

“Fine pena: ora”

In copertina foto di jraffin da Pixabay

Sono nato a Brescia nel 1994. Laureato in Giurisprudenza, lavoro in banca, pratico Muay Thai, mi interesso di criminologia, diritto, economia, storia e cinema. Scrivo per diletto, per passione e offrire un punto di vista personale rispetto a quello che ci circonda.

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