Il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere

A seguito della procedura rafforzata di modifica della Costituzione, anche questa legislatura avrà la sua riforma costituzionale e il conseguente referendum confermativo. L’ultimo step sarà quello della conferma della volontà popolare attraverso lo strumento del referendum, il 22 e 23 Marzo, che funziona secondo regole precise.


Il funzionamento del referendum confermativo

Il referendum confermativo è esperibile a seguito dell’approvazione di una legge di revisione costituzionale, qualora il Parlamento, in entrambi i rami, non abbia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Per poter modificare la Costituzione è necessario ricorrere a un procedimento cosiddetto aggravato: le leggi costituzionali devono essere approvate da entrambi i rami del Parlamento per due volte; la prima a maggioranza semplice e la seconda a maggioranza assoluta.

Una volta approvata la legge costituzionale, questa può essere sottoposta a referendum confermativo se, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, lo richiedono o un quinto dei membri di ciascuna Camera, o cinque Consigli Regionali, o 500 mila elettori. In sintesi, l’iter è il seguente: approvazione da parte del Parlamento a larga maggioranza prima, e successiva eventuale richiesta di indizione di referendum confermativo poi. Il referendum confermativo si differenzia da quello abrogativo perché non prevede il quorum; la legge entra quindi in vigore se riceve il voto favorevole della maggioranza dei votanti. È sufficiente, dunque, il voto favorevole del 50% più uno di coloro che si recano alle urne.

Il Contesto Istituzionale della Riforma

Il progetto di revisione costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione dell’Alta Corte disciplinare rappresenta una delle riforme più incisive dell’assetto istituzionale repubblicano. Il percorso legislativo, che ha visto l’approvazione della Camera dei Deputati il 18 settembre 2025 e del Senato il 30 ottobre 2025, si inquadra nell’alveo dell’Articolo 138 della Costituzione. Poiché il testo è stato approvato a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, l’iter prevede lo strumento del referendum confermativo. L’obiettivo della riforma è la riconfigurazione della magistratura ordinaria, agendo sulla struttura del governo autonomo e sulla distinzione tra magistratura giudicante e requirente.

Analisi delle Modifiche Costituzionali

La riforma opera una transizione dal modello di distinzione per funzioni a quello di una netta separazione delle carriere.

  • Art. 102: Viene costituzionalizzato il principio delle “distinte carriere”, pur mantenendo l’unità della funzione giurisdizionale in capo ai magistrati ordinari.
  • Art. 104: L’ordine giudiziario viene scisso attraverso la creazione di due distinti organi di governo: il Consiglio Superiore della Magistratura Giudicante e il Consiglio Superiore della Magistratura Requirente. Entrambi sono presieduti dal Capo dello Stato e includono membri di diritto (il Primo Presidente della Cassazione per il CSM giudicante e il Procuratore Generale della Cassazione per il CSM requirente).
  • Art. 105: Le competenze di gestione (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti) sono ripartite tra i due CSM. Un elemento di forte discontinuità è l’espunzione della funzione disciplinare dalle competenze del CSM, ora devoluta a un organo giurisdizionale ad hoc.
  • Art. 106: In deroga alla separazione, il nuovo testo prevede che il CSM giudicante possa nominare all’ufficio di consigliere di Cassazione, per “meriti insigni”, magistrati della carriera requirente con almeno quindici anni di esercizio.

Il Problema delle “Norme in Bianco”: Un aspetto critico rilevato dagli analisti è il frequente rinvio alla legge ordinaria. La riforma non fissa in Costituzione il numero dei componenti dei due CSM, né definisce analiticamente gli illeciti disciplinari, delegando a future maggioranze parlamentari la perimetrazione di questi elementi cardine del sistema di autogoverno (autodichia).

L’Istituzione dell’Alta Corte Disciplinare

La ratio dell’Alta Corte risiede nella necessità di separare la gestione amministrativa dei magistrati dalla loro punizione, sottraendo quest’ultima alle dinamiche correntizie interne. L’organo è composto da 15 giudici: 3 laici nominati dal Presidente della Repubblica; 3 laici estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento; 9 togati estratti a sorte (6 giudicanti e 3 requirenti) tra magistrati con almeno 20 anni di esercizio in Cassazione. L’Alta Corte gestisce il proprio “doppio grado” di giudizio: contro le sentenze di prima istanza è ammessa l’impugnazione solo dinanzi alla stessa Corte in diversa composizione. Il mandato è di quattro anni e non è rinnovabile.

Le Ragioni del “Sì” e del “No”

Le ragioni del Sì: Terzietà e Lotta al Correntismo Il fronte favorevole invoca la piena attuazione dell’Articolo 111 Cost., sostenendo che il “giusto processo” richieda un giudice non solo imparziale, ma ordinamentalmente “terzo”.

  • Terzietà Ordinamentale: La condivisione dello stesso CSM e dello stesso percorso tra giudice e PM lederebbe l’apparenza di imparzialità.
  • Debellamento del “Correntismo”: Il sorteggio è visto come l’unico rimedio allo scandalo Palamara per recidere il legame tra consiglieri e correnti.
  • Parità delle Parti: Evitare l’appiattimento culturale del giudice sulle tesi dell’accusa, favorendo un modello accusatorio puro.

Le ragioni del No: Unità della Cultura e Rischi di Ingerenza

  • Il PM: Si teme che il PM smarrisca la vocazione giurisdizionale per trasformarsi in un accusatore a ogni costo.
  • L’Argomento dei VPO: Spesso il ruolo di PM è già svolto da Vice Procuratori Onorari (VPO), estranei alla carriera togata; dunque, la “non terzietà” sarebbe un falso problema.
  • Sorteggio e democrazia: L’uso della sorte è definito degradante e una “mortificazione delle regole democratiche” (come sostenevano, paradossalmente, le Camere Penali nel 2019).
  • Eterogenesi dei Fini: Si teme che il PM finisca sotto l’influenza dell’esecutivo tramite leggi ordinarie favorite dalle “norme in bianco”.

Il fulcro dell’argomentazione: Dal Codice Rocco al Codice Vassalli

Un’argomentazione che sento poco circolare riguarda proprio il Codice Vassalli del 1988 che ha sostituito il codice di procedura penale fascista, il Codice Rocco. Quest’ultimo, di ovvia ispirazione fascista, prevedeva un sistema di tipo inquisitorio, caratterizzato da un forte stile repressivo e dall’adiacenza e sovrapposizione tra magistrato giudicante e requirente. La Costituzione è del 1948 e, in quest’ottica, all’epoca vigeva ancora il Codice Rocco. Tuttavia, con il cambio di paradigma tra l’impostazione Rocco (inquisitoria) e quella Vassalli (accusatoria), dove le parti del processo sono nettamente separate tra accusa, difesa e giudice, è diventato necessario avere anche una netta separazione nel modello ordinamentale. Se il processo è accusatorio, le carriere devono essere separate per garantire che la struttura della magistratura rispecchi la funzione delle parti in gioco. Mantenere l’unità delle carriere oggi significa restare ancorati a un’eredità culturale figlia del Codice Rocco, incompatibile con la modernità del rito introdotto da Vassalli.

Tra Propaganda e Prove di Forza

Questo referendum non tiene conto e non risolverà quelli che sono i problemi endemici della giustizia, come i tempi processuali o la carenza di organico. La discussione sul referendum confermativo ha purtroppo abbandonato la disquisizione tecnico-giuridica per essere data in pasto alle polemiche politiche più becere. Si è creata una polarizzazione destra vs sinistra che trasforma il voto in un plebiscito sul governo.

La sinistra porta argomentazioni politiche e mistificatorie, con accuse di fascismo e di ignoranza verso chi voterà sì. Dall’altra parte, la destra punta su argomenti propagandistici ma inefficaci tecnicamente, come il numero dei cambi di funzione, quando sarebbe più utile approfondire le nozioni tecniche.

La destra vuole lasciare il segno in questa legislatura. Fallito il tentativo sul Premierato (riforma assurda e orribile), hanno ripiegato su un campo meno rischioso e più formale per “contarsi”. È una sorta di elezione di “metà mandato”: in caso di vittoria, consacrerebbero il centro-destra spianando la strada alla prossima legislatura; in caso di sconfitta, si tratterebbe di un danno minore che non minerebbe la stabilità del governo. Il voto si trasforma quindi in una prova di forza politica, mentre l’opposizione, anziché entrare nel merito, svuota lo strumento referendario insultando i sostenitori del sì e trasformando tutto in una sterile battaglia di schieramenti.

Per approfondimenti storici in merito alla Costituzione vedasi: www.nascitacostituzione.it/index.htm

In copertina Foto di Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/it-it/foto/statua-scultura-oggetto-d-antiquariato-bronzo-8112201/

Sono nato a Brescia nel 1994. Laureato in Giurisprudenza, lavoro in banca, pratico Muay Thai, mi interesso di criminologia, diritto, economia, storia e cinema. Scrivo per diletto, per passione e offrire un punto di vista personale rispetto a quello che ci circonda.

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