Green Pass: un’analisi normativa

L’introduzione del Green Pass, a partire dal prossimo 6 agosto 2021, è una misura forte, che merita di essere analizzata con occhio attento e critico.

Patentino vaccinale o certificato verde, come lo si voglia chiamare, la richiesta di questo nuovo documento sta lentamente diventando la condizione di accesso alla vita sociale. Nell’articolo di oggi si vuole svolgere un’analisi alla portata di tutti del quadro normativo che sta intorno a un provvedimento del genere, con tutte le criticità che questo comporta. Qui , invece, le informazioni su come ottenere e utilizzare il certificato.

Il contesto internazionale

Prima di arrivare alle recenti decisioni del Governo italiano sembra necessaria una breve panoramica sugli esordi di questo certificato, che è già in uso da tempo in almeno 2 importanti realtà nazionali.

Le primissime immagini di un QR Code da dover scansionare ad ogni movimento, e dunque prototipo del green pass, ci sono arrivate nel maggio 2020, da quella Cina che ancora ci appariva distopica. All’epoca e allo stato attuale l’app verde cinese rimane più che altro incentrata sul costante tracciamento dei contagi e dei focolai, similmente all’italiana Immuni. Tuttavia, a chi si è sottoposto alla vaccinazione è stato rilasciato un passaporto giallo il cui uso negli spostamenti sarà da definire.

Passaporto vaccinale rilasciato in Cina

Passando a Israele, qui un green pass in forma molto simile al nostro era stato introdotto a marzo 2021, dopo la celerissima campagna vaccinale, per poi essere abolito a giugno e venire reintrodotto negli scorsi giorni con il nome di Happy Badge, ma solo per eventi su larga scala.

Infine, l’introduzione estensiva in Francia di questa contestatissima misura sembra essere stata la palla colta al balzo dal nostro Governo per emulare la scelta di Macron. A riguardo è importante segnalare come la legge approvata dal Parlamento francese sarà passata al vaglio della loro Corte Costituzionale il prossimo 5 agosto, dopo che 74 deputati delle frange di sinistra hanno presentato ricorso.

Italia: Decreto Legge 105/2021

Il famigerato green pass italiano è stato introdotto con un decreto legge che prevede la limitazione della libertà di circolazione in relazione ad alcune attività non essenziali per chi non è in possesso (e dunque non è vaccinato o non ha effettuato un tampone negativo nelle precedenti 48h).

E qui iniziano i profili problematici: l’atto del decreto legge viene adottato dal Consiglio dei Ministri in casi di straordinaria necessità e urgenza, per poi rimanere in vigore, senza necessità di approvazione parlamentare nei successivi 60 giorni; dopo di che deve essere convertito in legge o decade. Questa prima osservazione ci dice che intorno al 23 settembre il Parlamento dovrà scegliere se far decadere le restrizioni del green pass o convertirle permanentemente in legge. In questo secondo scenario la divisione tra cittadini green pass muniti e no entrerebbe a fare parte dell’ordinamento italiano, in modo slegato dall’andamento della pandemia.

Mentre da un lato è apprezzabile e doveroso che una decisione del genere sia stata presa con un atto di legge, che dovrà ottenere l’approvazione del Parlamento e dunque dei rappresentanti della volontà popolare, dall’altro si potrebbe rimpiangere la data di scadenza certa dei DPCM, che in questo specifico caso sarebbero stati uno strumento più flessibile per modulare le restrizioni in base ai contagi.

Da valutare come positiva la possibilità ipotetica di sottoporre questo provvedimento al giudizio della Corte Costituzionale, cosa che non era mai stata fattibile fin quando la pandemia veniva tramite atti amministrativi (i DPCM). Tuttavia, nel nostro caso, diversamente da quello francese, non è possibile per un gruppo di deputati avanzare tale richiesta, ma sarebbe necessario che un cittadino sollevasse la cosiddetta questione di costituzionalità in un giudizio concreto.

Rimanendo in tema di Costituzione…

L’introduzione del green pass non è certamente un provvedimento cristallino dal punto di vista della compatibilità costituzionale. La sua base più solida sta certamente nella possibilità per il Governo di limitare la circolazione per motivi di sanità pubblica, proprio come previsto dall‘articolo 16, il quale è stato anche alla base dei lockdown negli scorsi mesi. Tali limitazioni devono avvenire in via generale e la loro validità deve essere giudicata in base a principi di ragionevolezza e proporzionalità. Alcune riflessioni: la limitazione della libertà che comporta il green pass è proporzionale alla gravità della situazione epidemiologica attuale? È ragionevole limitare l’accesso a dei luoghi – come musei e cinema – su cui i dati della diffusione del contagio non sono mai stati chiariti? Ma soprattutto, è lecito utilizzare questo strumento come via traversa per incentivare a sottoporsi a una prestazione sanitaria?

Il tema si intreccia inevitabilmente con l’articolo 32 della Costituzione, che da la possibilità di rendere obbligatori trattamenti sanitari – come la vaccinazione – utilizzando un atto avente forza di legge. Detto in parole povere: una legge ordinaria, un decreto legislativo, o un decreto legge. Tutti atti che in un modo o nell’altro passano per l’approvazione del Parlamento. Bisogna quindi rigettare quelle tesi che ritengono il green pass l’unica soluzione, in assenza della possibilità di obbligare alla vaccinazione. E, anzi, bisogna osservare come nessun paese europeo, pur avendone la possibilità, ha deciso di rendere obbligatori i vaccini contro il Covid.

Post provocatorio, de La Repubblica, in cui si sostiene erroneamente che una campagna di vaccinazione forzata sarebbe incostituzionale.

Il punto è il seguente: il decreto legge sopra citato non ha come oggetto l’obbligo di vaccinarsi, ma di fatto rende impossibile lo svolgimento di una vita al pieno delle libertà per chi non aderisce alla campagna di vaccinazione. Per ora l’utilizzo del pass è limitato ad attività non essenziali, ma se come si vocifera verrà esteso anche a servizi essenziali – mezzi di trasporto pubblico, accesso all’istruzione in presenza etc. – si verrebbe a creare un obbligo indiretto di vaccinazione su cui nessuno ha mai deliberato esplicitamente.

Ovviamente, proprio per la mancanza di un obbligo formale e in base al principio di non discriminazione tra vaccinati e non – sancito anche dal Regolamento UE 953 del 2021 – è possibile ottenere il pass con un tampone negativo, per la durata di 48 ore. Tuttavia i tamponi hanno un costo.

È corretto, e soprattutto coerente con il nostro principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, che la libertà di scelta sia solo alla portata di chi se la può economicamente permettere?

Un’altra lettura possibile sarebbe quella di accettare come lecita l’imposizione dell’obbligo in via indiretta tramite il decreto legge. In questo caso però emerge la maggiore controversia: per tutte le altre vaccinazioni obbligatorie in vigore, lo Stato – oltre che imporre l’obbligo in modo diretto – si assume la responsabilità di risarcire i danni in caso di eventi avversi; cosa che invece non si intravede minimamente con la disciplina del green pass. Il certificato verde, proprio per questo suo essere sui generis e senza precedenti, non si può considerare una misura limpida, ma appare costruito ad arte per perseguire un fine ben preciso – spingere il cittadino a vaccinarsi – senza che dall’altra parte ci sia un’assunzione di responsabilità.

Infine nel caso di conversione in legge del decreto, il prossimo settembre, emergerebbero dei dubbi di compatibilità con il Regolamento UE già citato, il quale dispone in tema dell’istituzione di una corsia verde per la circolazione sul territorio dell’Unione, che:

Tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all’interno dell’Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica.

Reg. UE 2021\953, considerazioni iniziali par. 6

E dal punto di vista morale?

I dati ufficiali ci dicono che il 60% della popolazione Italiana ha ricevuto la doppia dose, superando del 5% l’Inghilterra, e rimanendo a distanza solo di 10 punti dall’agognato 70%. Nonostante questa situazione, la spaccatura tra sostenitori del vaccino e non sta toccando delle vette molto alte, a questo punto, bisogna dirlo, non solo più ideologiche ma concrete. È innegabile che nella storia della nostra Repubblica Democratica non era mai stato creato, ma nemmeno accennato, un doppio binario di libertà come ora avviene con questo decreto legge.

Viene facile assumere una posizione sul green pass a seconda della categoria in cui si rientra – vaccino muniti o contrari – più difficile, ma più produttivo, sarebbe capire se ci piace l’idea di vivere in una società in cui è accettabile questo sistema. C’è veramente una buona ragione? E ancora, dietro ad ogni scelta storicamente sbagliata, non c’era forse qualcuno che pensava di avere una buona ragione?

In copertina foto di Ingo Joseph da Pexels

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